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LEGGE 10 gennaio 1950, n. 4

Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.

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Testo in vigore dal:  10-2-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.
Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI