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LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1976)
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Testo in vigore dal:  15-2-1951 al: 31-12-1959
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette è fatta, a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20, 21 e 24 del decreto sopra citato.