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LEGGE 11 gennaio 1951, n. 25

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1976)
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Testo in vigore dal: 15-2-1951
al: 31-12-1959
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  alle  imposte dirette e'
fatta,  a decorrere dal 1951, con l'osservanza delle disposizioni del
decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585.
  Sono  abrogati il secondo comma dell'art. 18 e gli articoli 19, 20,
21 e 24 del decreto sopra citato.