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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 990

Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la Commissione di cui al terzo comma del medesimo art. 2, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, all'invalidità o alla morte delle persone indicate nel citato art. 1 e si pronuncia, con motivato parere, in base agli elementi raccolti.