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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 990

Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma
dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato
dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la Commissione di cui
al  terzo  comma  del  medesimo  art.  2,  integrata con un ufficiale
superiore  medico  designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte
le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che
dette  luogo  alla  mutilazione,  all'invalidita'  o alla morte delle
persone  indicate  nel  citato  art.  1  e si pronuncia, con motivato
parere, in base agli elementi raccolti.