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LEGGE 9 novembre 1950, n. 978

Modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1950 al: 31-8-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena, prevista dall'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, è elevata a lire 7500 annue.