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LEGGE 9 novembre 1950, n. 978

Modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, ed all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-12-1950
al: 31-8-1981
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita' militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti
di  correzione  ed  agli  stabilimenti  militari  di  pena,  prevista
dall'art.  30  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti gli
stipendi  ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, e' elevata a lire 7500 annue.