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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 943

Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-12-1950 al: 5-4-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha facoltà di imporre e di riscuotere per anni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.
Tale tassa sarà accertata e riscossa con le modalità già stabilite dall'art. 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1697.