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LEGGE 21 ottobre 1950, n. 943

Provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 21-12-1950
al: 5-4-1968
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  22  dicembre  1947, n. 1697, ha
facolta'  di  imporre e di riscuotere per anni quindici dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di
lire  15  per  tonnellata  metrica,  una  tassa  portuale sulle merci
imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.
  Tale  tassa  sara'  accertata  e  riscossa  con  le  modalita' gia'
stabilite  dall'art.  4  del  citato  decreto legislativo 22 dicembre
1947, n. 1697.