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LEGGE 18 ottobre 1950, n. 920

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-12-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile.