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LEGGE 18 ottobre 1950, n. 920

Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 1-12-1950
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  termini  del  30  giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli
adempimenti  prescritti  in  materia  di societa' e di consorzi dagli
articoli  204,  secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo
comma,  216,  217,  secondo  comma,  221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione  del  Codice  civile  e transitorie, approvate con regio
decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  gia'  prorogati  con  i  decreti
legislativi  4  gennaio  1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo
1948,  n.  484  e  con  la  legge  19  dicembre  1949,  n. 1051, sono
ulteriormente  prorogati  fino  all'attuazione  della  revisione  del
Codice civile.