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LEGGE 15 giugno 1950, n. 376

Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da Scuole autorizzate di massaggio, con preferenza ai ciechi.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/07/1950, n. 149 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le amministrazioni degli ospedali e dei consorzi di ospedali con non meno di 500 letti, nonché gli istituti fisioterapici sono tenuti a introdurre negli organici un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con preferenza ai ciechi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 giugno 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni

apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 03/07/1950, n. 149 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.