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LEGGE 15 giugno 1950, n. 376

Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da Scuole autorizzate di massaggio, con preferenza ai ciechi.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/07/1950, n. 149 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1950
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le amministrazioni degli ospedali e dei consorzi  di  ospedali  con
non meno di 500 letti, nonche' gli istituti fisioterapici sono tenuti
a introdurre negli organici un posto di massaggiatore,  da  conferire
agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con preferenza
ai ciechi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Caprarola, addi' 15 giugno 1950 
 
                               EINAUDI 
 
                                                  DE GASPERI - SCELBA 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 03/07/1950,  n.  149
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.