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LEGGE 9 maggio 1950, n. 279

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-6-1950 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3° . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 per gli ex impiegati di grado 40 e 50. . . . . . . . . . . . . L. 800 per gli ex impiegati di grado 60 . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 per gli ex impiegati di grado 70, 80, 90 e 100 . . . . . . . . L. 600