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LEGGE 9 maggio 1950, n. 279

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, concernente indennità ai funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-6-1950
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

per gli ex impiegati di grado 3° . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
per gli ex impiegati di grado 40 e 50. . . . . . . . . . . . . L. 800
per gli ex impiegati di grado 60 . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
per gli ex impiegati di grado 70, 80, 90 e 100 . . . . . . . . L. 600