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LEGGE 29 aprile 1950, n. 229

Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1954)
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Testo in vigore dal:  21-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è raggruppato nei seguenti ruoli:
ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli ingegneri specializzati;
ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e un quadro transitorio;
ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;
ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e un quadro comune".
L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b), c), d), i), l) e m) e successive modificazioni, è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.
Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1948, n. 376, e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.