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REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1345

Nuove tabelle organiche del personale postale e telegrafico. (031U1345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1954)
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Testo in vigore dal:  3-12-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nelle Amministrazioni dello Stato e le norme per il riordinamento dei servizi, prorogato coi Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088;
Riconosciuta la opportunità di ridurre i posti organici dei ruoli del personale postale e telegrafico;
Ritenuto che potranno essere apportate alle tabelle stesse altre eventuali riduzioni di posti in conseguenza di nuovo ordinamento dei servizi postali telegrafici periferici;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I ruoli organici per il personale postale e telegrafico sono stabiliti dall'allegato 1 al presente decreto.

I posti dei gradi 10° e 11° del ruolo a) di 1ª categoria sono comprensivi dei posti di cui all'art. 21 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733; l'ultimo comma di detto articolo è abrogato.

Agli effetti delle assunzioni ai posti del ruolo anzidetto, nella valutazione della consistenza del personale si tiene conto anche dei funzionari di cui all'art. 21 sopra citato.