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REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. 1345

Nuove tabelle organiche del personale postale e telegrafico. (031U1345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1954)
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Testo in vigore dal: 3-12-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito  nella
legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni; 
 
  Visto  il  R.  decreto  15  agosto  1926,  n.  1733,  che   approva
l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle  poste  e  dei
telegrafi, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387,  concernente  il
divieto di assunzione di personale nelle Amministrazioni dello  Stato
e le norme per il  riordinamento  dei  servizi,  prorogato  coi  Regi
decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088; 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la opportunita' di ridurre i posti organici dei  ruoli
del personale postale e telegrafico; 
 
  Ritenuto che potranno essere apportate alle  tabelle  stesse  altre
eventuali riduzioni di posti in conseguenza di nuovo ordinamento  dei
servizi postali telegrafici periferici; 
 
  Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e  dei
telegrafi; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato,  di  concerto  coi  Ministri  Segretari  di   Stato   per   le
comunicazioni e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I ruoli organici  per  il  personale  postale  e  telegrafico  sono
stabiliti dall'allegato 1 al presente decreto. 
 
  I posti dei gradi 10° e 11° del  ruolo  a)  di  1ª  categoria  sono
comprensivi dei posti di cui all'art. 21 del  R.  decreto  15  agosto
1926, n. 1733; l'ultimo comma di detto articolo e' abrogato. 
 
  Agli effetti delle assunzioni ai posti del ruolo  anzidetto,  nella
valutazione della consistenza del personale si tiene conto anche  dei
funzionari di cui all'art. 21 sopra citato.