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LEGGE 24 dicembre 1949, n. 940

Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1950 al: 21-4-1951
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le aliquote dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali stabilite con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle lettere p) e q) del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge come segue:
p) più di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;
q) più di 244.000 metri, L. 2.200;
e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:
Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:
a) fino a 4.000 metri, L. 28;
b) più di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille metri;
c) più di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.
Per ogni chilogrammo di filato di lana, agli effetti della liquidazione dell'imposta, le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.