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LEGGE 24 dicembre 1949, n. 940

Regime fiscale dei filati delle varie fibre naturali ed artificiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 13-1-1950
al: 21-4-1951
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  dell'imposta, di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  filati delle fibre tessili naturali ed
artificiali  stabilite  con la legge 18 febbraio 1949, n. 27 - per il
periodo  4  gennaio 1949-3 gennaio 1950 - continueranno ad applicarsi
anche a decorrere dal 4 gennaio 1950, sostituendosi il disposto delle
lettere  p)  e  q)  del n. 1 dell'articolo unico della predetta legge
come segue:
    p) piu' di 210.000 fino a 244.000 metri, L. 1.700;
    q) piu' di 244.000 metri, L. 2.200;
e quello del n. 4 dello stesso articolo come segue:
  Per  ogni  chilogrammo  di  filato  di  lana  (vergine,  cascame  o
rigenerata)  o  di  lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantita'
superiore  al  5% in mista, intima con altre fibre, rigenerate o non,
misurante:
    a) fino a 4.000 metri, L. 28;
    b)  piu' di 4.000 metri, fino a 20.000 metri, L. 7 per ogni mille
metri;
    c) piu' di 20.000 metri, L. 8 per ogni mille metri.
  Per  ogni  chilogrammo  di  filato  di  lana,  agli  effetti  della
liquidazione  dell'imposta,  le  frazioni  superiori  a  500 metri si
arrotondano a 1000, quelle inferiori a 500 metri si trascurano.