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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1948, n. 1603

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1949 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi e della norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, di riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in tutti i giudizi, attivi e passivi, avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1948

EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1949

Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 55. - CARLOMAGNO