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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1948, n. 1603

Assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1949
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  143  del  testo  unico  delle  leggi  e  della norme
giuridiche  sulla  rappresentanza  e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto  30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge
16 novembre 1939, n. 1889;
  Visto  il  regio  decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, di riforma
della  legge  25  marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale
per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia ed il Ministro per
il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  L'Avvocatura  dello  Stato  puo'  assumere  la  rappresentanza e la
difesa  dell'Opera  nazionale  per  gli invalidi di guerra in tutti i
giudizi,  attivi e passivi, avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1949
  Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 55. - CARLOMAGNO