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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1542

Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi.

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Testo in vigore dal:  1-2-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella Liguria e negli Abruzzi, alle necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.