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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1542

Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi.

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Testo in vigore dal: 1-2-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio  1948-1949,  per  provvedere,  in  dipendenza  dei  danni
causati  dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella
Liguria  e  negli Abruzzi, alle necessita' piu' urgenti, ai sensi del
regio  decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge
15  marzo  1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010.