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LEGGE 7 gennaio 1949, n. 1

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-1-1949 al: 13-3-1952
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La imposta sull'entrata sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club, ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, è dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria.
Alla stessa imposta del 6 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso.
Le aliquote previste dai commi precedenti si applicano anche alle prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.