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LEGGE 7 gennaio 1949, n. 1

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-1-1949
al: 13-3-1952
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   imposta   sull'entrata   sui  proventi  lordi  conseguiti  dai
ristoranti,  caffe', bar, sale da the', sale da ballo, circoli, club,
ed  altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, e'
dovuta nella misura dell'8 per cento per gli esercizi classificati di
lusso, del 6 per cento per gli esercizi di prima categoria.
  Alla  stessa  imposta  del 6 per cento sono assoggettati i proventi
lordi  conseguiti  dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora
classificati di lusso.
  Le  aliquote  previste dai commi precedenti si applicano anche alle
prestazioni accessorie effettuate negli esercizi medesimi.