Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il
reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948,
n. 100, e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5
febbraio 1948, n. 100, e per il reato previsto dall'art. 3 del
decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente
prorogato.