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DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 100

Disposizioni penali per il controllo delle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1948)
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Testo in vigore dal:  29-12-1948
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 1948, N. 970
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 23 luglio 1948, n. 970 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, è ratificato, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed avrà efficacia, dalla entrata in vigore della presente legge fino ai 30 giugno 1949."
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È concessa amnistia per il reato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi".