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LEGGE 16 maggio 1947, n. 379

Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-6-1947 al: 15-12-2009
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Art. 1


L'esercizio dell'attività di produzione di films è libero.
Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.