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LEGGE 16 maggio 1947, n. 379

Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-6-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea
Costituente:

                               Art. 1.

  L'esercizio dell'attivita' di produzione di films e' libero.
  Le  imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio
di  lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia,
di  cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per
l'accertamento della nazionalita' del film.