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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 aprile 1947, n. 212

Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la Previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 341, è modificato come appresso:
Non sono consentite le somministrazioni di:
a) pane e paste alimentari confezionati con sfarinati abburattati a tasso inferiore a quello ufficiale, e paste alimentari fresche, comunque lavorate;
b) dolci di qualsiasi tipo all'infuori dei giorni di sabato e domenica di ogni settimana, nonché dei giorni di festività ufficialmente riconosciuta, e del giorno immediatamente precedente alla festività stessa; in tali giorni è tuttavia fatto divieto di somministrare dolci preparati con la utilizzazione di panna e di crema;
c) pietanze confezionate con carni fresche, congelate o conservate, bovine, bufaline, suine, ovine ed equine all'infuori dei giorni di sabato, domenica e lunedì di ogni settimana, dei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e del giorno inmediatamente precedente alla festività medesima;
d) pietanze con frattaglie all'infuori dei giorni di cui alla precedente lettera c) e di un quarto giorno della settimana che sarà stabilito, per ciascuna provincia, dal prefetto.
È consentita la somministrazione in tutti i giorni della settimana di pollami, conigli, di prodotti ittici e venatori.
La somministrazione dei salumi è consentita solo nei giorni in cui è vietata la somministrazione della carne.