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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 552

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

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Testo in vigore dal:  4-7-1946

UMBERTO II

RE D' ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946. n. 50. contenente provvedimenti per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 50, modificato con R. decreto 20 maggio 1946, numero 371, hanno effetto dal 1° maggio al 31 luglio 1946.