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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 552

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

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Testo in vigore dal: 4-7-1946
                             UMBERTO II 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.
523, contenente  provvedimenti  a  favore  dei  lavoratori  dell'Alta
Italia; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9  novembre  1945,  n.
788, sulla istituzione della Cassa per  l'integrazione  dei  guadagni
degli operai dell'industria e contenente disposizioni  transitorie  a
favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8  febbraio  1946.  n.
50.  contenente  provvedimenti  per   i   lavoratori   dell'industria
dell'Alta Italia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio
e per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e  seguenti  del  decreto
legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946,  numero  50,  modificato
con R. decreto 20 maggio 1946,  numero  371,  hanno  effetto  dal  1°
maggio al 31 luglio 1946.