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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 314

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento dei notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione di tale legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per la nomina e i trasferimenti di notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.