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REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n. 1953

Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro. (026U1953)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  8-10-1937
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e visto il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I posti di notaro che risultino vacanti vengono messi a concorso fra notari in esercizio mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Al concorso possono prendere parte tutti i notari che si trovino iscritti a ruolo alla data di pubblicazione dell'avviso, qualunque sia la durata dell'esercizio delle funzioni nelle sedi cui essi appartengono.

((È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio))
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