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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 894

Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-2-1946 al: 24-6-1948
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PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
UMBERTO DI SAVOIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Per ogni militare della Regia marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, il Ministro per la marina, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.
Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, è sottoposto all'esame della competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.
Qualora con l'anzianità come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno di promozione nel nuovo grado, egli potrà, essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale ovvero di sottufficiale o militare del C.R.E.M., o per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore od inferiore. Nella promozione gli sarà conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.
Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.