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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 894

Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-2-1946
al: 24-6-1948
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                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
                          UMBERTO DI SAVOIA

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  testo  unico  delle disposizioni legislative riguardanti
l'avanzamento  degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina,
approvato  con  R.  decreto  1°  agosto  1936,  n. 1493, e successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato
giuridico  dei  sottufficiali  della  Regia  marina, approvato con R.
decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  marina, di concerto con il
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Per  ogni  militare  della  Regia marina, reduce dalla prigionia di
guerra  o dall'internamento, il Ministro per la marina, constatata la
posizione  sia  penale  che  disciplinare  in rapporto al fatto della
cattura  o  dell'internamento,  determina  se  nulla  osti  a  che il
militare sia preso in esame per l'avanzamento.
  Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero
di  guerra  o  di  internato,  non  abbia  potuto essere scrutinato o
promosso  durante  il  tempo  della  prigionia  o  dell'internamento,
qualora  ottenga  il  nulla  osta  anzidetto, e' sottoposto all'esame
della  competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle
condizioni  previste  dalle  disposizioni  in vigore, e' promosso con
l'anzianita'  che  gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo
turno.
  Qualora  con  l'anzianita' come sopra stabilita il militare risulti
compreso  in turno di promozione nel nuovo grado, egli potra', essere
nuovamente  scrutinato  e  promosso,  se in possesso delle prescritte
condizioni,  solo  dopo  che  abbia  prestato  effettivo servizio per
almeno  sei  mesi,  se  trattasi  di  ufficiale ammiraglio o generale
ovvero  di  sottufficiale  o  militare  del C.R.E.M., o per almeno un
anno,   se  trattasi  di  ufficiale  superiore  od  inferiore.  Nella
promozione   gli   sara'   conferita,   ai  soli  effetti  giuridici,
l'anzianita'  che  gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo
turno.
  Le  promozioni  di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se
non  esista  la  corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il
riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.