stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 877

Disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1947)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-2-1946
                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Veduto  il  R.  decreto  23 marzo  1922,  n. 387,  col  quale venne
istituito  il Casellario centrale per i casi di infortunio, ed i Regi
decreti  13 agosto  1926,  n. 1503;  20 marzo 1930, n. 448; 5 ottobre
1933, n. 1565, contenenti modifiche al decreto istitutivo;
  Veduto   il   R.   decreto   17 agosto  1935,  n. 1765,  contenente
disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria degli, infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
  Veduto   il  R.  decreto  25 marzo  1943,  n. 315,  concernente  la
unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro nell'industria e nell'agricoltura;
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
  Abbiamo decretato e decretiamo:

                               Art. 1.

  Il  Casellario  centrale  infortuni,  istituito  con  Regio decreto
23 marzo  1922,  n. 387,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  e'  trasferito,  con  decorrenza dal 1° gennaio
1946,  presso  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro gli
infortuni  sul lavoro, e sara' amministrato dall'Istituto stesso, pur
continuando ad avere gestione autonoma.