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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 857

Reclutamento dei carabinieri Reali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1995)
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Testo in vigore dal:  17-2-1946 al: 10-6-1995
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. Decreto 24 febbraio 1938, n. 329, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regno esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 aprile 1942, n. 1133, che approva la parte II, del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Gli arruolamenti nell'Arma dei carabinieri Reali sono, di massima, aperti tutto l'anno e vengono periodicamente disposti dal Comando generale dell'Arma, nei limiti delle vacanze esistenti in organico.