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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 857

Reclutamento dei carabinieri Reali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1995)
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Testo in vigore dal: 17-2-1946
al: 10-6-1995
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il R. Decreto 24 febbraio 1938, n. 329, che approva il testo
unico  delle  disposizioni  legislative  sul  reclutamento  del Regno
esercito, e successive modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto 3 aprile 1942, n. 1133, che approva la parte
II, del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri
per l'interno e per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Gli  arruolamenti nell'Arma dei carabinieri Reali sono, di massima,
aperti  tutto  l'anno  e  vengono periodicamente disposti dal Comando
generale dell'Arma, nei limiti delle vacanze esistenti in organico.