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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841

Spese ad economia dei direttori di lavori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-1-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, che approva il regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali;
Visto il R. decreto-legge- 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1.944, n. 441;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di L. 20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento per i servizi degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, può essere elevato, con determinazione del Ministro per la marina, fino a L. 100.000.