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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841

Spese ad economia dei direttori di lavori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-1-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 23 novembre  1939,  n.  1898,  che  approva  il
regolamento per i servizi degli Arsenali, delle Basi navali  e  degli
altri   stabilimenti   di   lavoro   della   Regia   marina   e   per
l'amministrazione e la contabilita' dei lavori e dei materiali; 
  Visto il R. decreto-legge- 21 giugno 1940, n. 856, convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e recante  norme
per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo  di
guerra; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1.944,  n.
441; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  marina,  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di  L.
20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento  per  i  servizi
degli Arsenali, approvato con R. decreto 23 novembre 1939,  n.  1898,
puo' essere elevato, con determinazione del Ministro per  la  marina,
fino a L. 100.000.