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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1945, n. 823

Disposizioni sulle competenze accessorie degli agenti delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-1-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Visto  il  R.  decreto-legge  7 aprile 1925, n. 405, che approva il
regolamento   del   personale   ferroviario,  le  disposizioni  sulle
competenze  accessorie  e  le  piante  organiche  del personale degli
uffici,  convertito  nella  legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive
modificazioni;
  Visto  il  R.  decreto-legge  29  luglio 1937, n. 1616, che approva
l'ordinamento  giuridico  e trattamento economico del personale delle
ferrovie  dello  Stato  addetto  al  servizio  delle  navi traghetto,
convertito  nella  legge  23  dicembre  1937,  n.  2378, e successive
modificazioni.
  Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la
riduzione  di  stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali,
nonche'  del  personale  degli  enti  pubblici  locali,  delle  opere
nazionali,  degli  enti  parastatali  e delle associazioni sindacali,
convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
  Visto  il  R.  decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la
riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente
dallo  Stato  e dagli enti locali parastatali, convertito nella legge
14 giugno 1934, n. 1038;
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 226,
concernente  l'aumento  delle competenze accessorie agli agenti delle
ferrovie dello Stato Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58;
  Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per trasporti,
d'intesa  col  Ministro  Segretario  di  Stato  per il tesoro Abbiamo
sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Le  riduzioni  del  doppio  12  %,  di cui ai Regi decreti-legge 20
novembre  1930,  n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, cessano di essere
applicabili  sulle  competenze accessorie degli agenti delle ferrovie
dello  Stato,  di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e al
R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616.