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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1944, n. 486

Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato. (044U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-3-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        Principe di Piemonte 
 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925,  n.  405,  convertito  nella
legge 21 marzo 1926, n. 597; 
 
Visto l'art. 4 del  decreto  legislativo  Luogotenenziale  25  giugno
1944, n. 151; 
 
Visto il R. decreto-legge 30  ottobre  1943,  n.  2/B,  e  successive
modificazioni; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del Ministro per i trasporti,  d'intesa  col  Ministro
per il tesoro; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
Fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato  di  guerra  il
compenso per lavoro straordinario di cui al terzo comma dall'art.  39
dell'allegato n. 2 del  R.  decreto-legge  7  aprile  1925,  405,  e'
elevato ad un massimo di L. 4, al netto delle  riduzioni  di  cui  ai
Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14  aprile  1934,  n.
561.