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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 470

Modificazioni alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (044U0470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-2-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, riguardante il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 80 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quali fu già sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1941, n. 929, è sostituito dal seguente:

«I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali:

a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il secondo anno di corso; detti allievi non potranno però essere nominato sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

c) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali di non aver compiuto il 40º anno di età.

Sono altresì iscritti in ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianità gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

A parità di grado di anzianità, gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti nei ruoli prima di ogni altro».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1944

Umberto di Savoia

Bonomi - Scialoia - Soleri

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, si foglio n. 110. - Petia