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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 dicembre 1944, n. 470

Modificazioni alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (044U0470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-2-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella
legge  13  giugno  1935,  n.  1297,  riguardante  il  reclutamento  e
l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'aeronautica,  d'intesa   col
Ministro per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 80 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n.  314,  quali  fu
gia' sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1941,  n.  929,  e'
sostituito dal seguente: 
 
  «I sottotenenti  di  complemento  sono  normalmente  tratti,  salvo
disposizioni speciali: 
 
  a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole  i  corsi
per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti
dalle vigenti disposizioni; 
 
  b)  dagli  allievi  dei  corsi  regolari  della   Regia   accademia
aeronautica che abbiano superato il  secondo  anno  di  corso;  detti
allievi  non  potranno  pero'   essere   nominato   sottotenenti   di
complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica; 
 
  c) dai  cittadini  italiani  laureati  in  ingegneria  aeronautica,
indipendentemente dalla frequenza  dei  corsi  allievi  ufficiali  di
complemento  di  cui  alla  legge  2  dicembre  1940,  n.  1848,   ed
esclusivamente  per  il  ruolo  ingegneri   del   Corpo   del   genio
aeronautico. 
 
  Per conseguire la nomina  di  cui  sopra,  gli  aspiranti  dovranno
soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge  sullo  stato  degli
ufficiali di non aver compiuto il 40º anno di eta'. 
 
  Sono altresi' iscritti in ufficio  nei  ruoli  di  complemento  col
proprio grado ed anzianita' gli  ufficiali  dispensati  dal  servizio
permanente e che non debbano essere collocati  in  diversa  posizione
per effetto delle vigenti disposizioni. 
 
  A parita' di grado di  anzianita',  gli  ufficiali  di  complemento
provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti  nei
ruoli prima di ogni altro». 
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1944 
 
                          Umberto di Savoia 
 
                                           Bonomi - Scialoia - Soleri 
 
  Visto, il Guardasigilli: Tupini 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1945 
  Atti del Governo, registro n. 2, si foglio n. 110. - Petia