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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 463

Riconoscimento del diritto di inscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia Accademia navale del corso 1928-29 in possesso di determinati requisiti. (044U0463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-3-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e segnatamente il R. Decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, che approva lo statuto della Regia accademia navale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



Gli allievi ufficiali di vascello che nell'anno scolastico 1928-29 furono iscritti alla 1a e 2a classe della Regia accademia navale nel corso normale dei cinque anni e che dopo aver terminato con esito favorevole la 2a classe furono iscritti al biennio propedeutico, possono ottenere, qualora abbiano superato gli esami di licenza del biennio stesso, l'iscrizione al primo anno di applicazione della Facoltà di ingegneria a mente di quanto previsto nell'art. 23 del vigente statuto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, anche se non posseggano il titolo di studi medi all'uopo richiesto dal R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Gli allievi suddetti possono ottenere l'iscrizione al secondo anno di applicazione della Facoltà di ingegneria se, oltre agli esami di licenza del biennio propedeutico, abbiano superato quelli di profitto dell'ultima classe.