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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 463

Riconoscimento del diritto di inscrizione alla Facoltà di ingegneria agli allievi della Regia Accademia navale del corso 1928-29 in possesso di determinati requisiti. (044U0463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-3-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con R. decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni e segnatamente il R.  Decreto  30  settembre  1938,  n.
1652; 
 
  Visto il R. decreto 10 dicembre  1942,  n.  1774,  che  approva  lo
statuto della Regia accademia navale; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n.  2/B,  e  29  maggio
1944, n. 141; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri
per il tesoro e per la pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli allievi ufficiali di vascello che nell'anno scolastico  1928-29
furono iscritti alla 1a e 2a classe della Regia accademia navale  nel
corso normale dei cinque anni e che dopo  aver  terminato  con  esito
favorevole la 2a classe  furono  iscritti  al  biennio  propedeutico,
possono ottenere, qualora abbiano superato gli esami di  licenza  del
biennio stesso, l'iscrizione al  primo  anno  di  applicazione  della
Facolta' di ingegneria a mente di quanto previsto  nell'art.  23  del
vigente statuto  della  Regia  accademia  navale,  approvato  con  R.
decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, anche se non posseggano il  titolo
di studi medi all'uopo richiesto dal R. decreto 30 settembre 1938, n.
1652. 
 
  Gli allievi suddetti possono ottenere l'iscrizione al secondo  anno
di applicazione della Facolta' di ingegneria se, oltre agli esami  di
licenza del biennio propedeutico, abbiano superato quelli di profitto
dell'ultima classe.