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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 452

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina. (044U0452)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1945 al: 10-6-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 114, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



Il 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è modificato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, come segue:

«Per i capi di 1°, 2° e 3° classe di carriera il Ministro per la marina determina semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, per ciascun grado, di concerto con quello per il tesoro, gli organici distintamente per categoria e specialità».