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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 452

Facoltà al Ministro per la marina, per la durata dell'attuale stato di guerra, di determinare semestralmente o, se necessario, a periodi più brevi, gli organici dei sottufficiali della Regia marina. (044U0452)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-3-1945
al: 10-6-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M.  e  sullo  stato
giuridico dei sottufficiali della  Regia  marina,  approvato  con  R.
decreto 18 giugno 1931, n. 114, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro
per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge  1°  luglio  1938,  n.
1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216,  e'  modificato,
per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, come segue: 
 
  «Per i capi di 1°, 2° e 3° classe di carriera il  Ministro  per  la
marina determina semestralmente o,  se  necessario,  a  periodi  piu'
brevi, per ciascun grado, di concerto con quello per il  tesoro,  gli
organici distintamente per categoria e specialita'».